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L'IMPORTANZA DELLA MANUTENZIONE
L'IMPORTANZA DELLA MANUTENZIONE
L’attenzione sempre più sensibile verso la problematica dell’inquinamento ha fatto si che le normative italiane impongano dei controlli e delle ispezioni sugli impianti di depurazione a carico degli organi di controllo (ARPA – AUSL – Provincia ecc..) a cui competono le verifiche del corretto funzionamento degli impianti e soprattutto i requisiti, nel caso degli impianti di depurazione, delle acque reflue in uscita, che essendo immesse direttamente nell’ambiente dovranno rispettare i parametri imposti dalle normative.

Le autorizzazioni allo scarico vengono rilasciate all’utilizzatore solo dietro la presentazione di un programma dettagliato di manutenzione all’ufficio competente, inoltre, l’utilizzatore è obbligato ad effettuare dei controlli analitici con cadenza annuale ed a trasmettere i risultati al Comune. (v. punto 3 delle prescrizioni)
 

A titolo di esempio campione riportiamo le prescrizioni dettate
dal Comune di San Giuliano Terme (PI) per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico con le seguenti prescrizioni:

  1. (…)Effettuare la manutenzione dell'impianto secondo le indicazioni fornite dalla ditta costruttrice;

  2. Predisporre un registro con pagine numerate su cui riportare gli interventi di manutenzione effettuati, le anomalie verificatesi nell'impianto, le operazioni svolte per ripristinare la normale funzionalità dello stesso, gli accertamenti analitici effettuati sull’effluente depurato con cadenza annuale;

  3. Predisporre gli  accertamenti analitici effettuati sull'effluente depurato con cadenza annuale i cui esiti dovranno essere trasmessi al Servizio Tutela Ambientale del Comune di San Giuliano Terme e ad ARPA – Dipartimento di Pisa. Tali accertamenti rivolti con particolare riferimento ai parametri CODBOD5 -  solidi sospesi – azoto ammoniacale – tensioattivi
L'utilizzatore ha altresì l'obbligo:
  1. Realizzare pozzetti di prelievo dei campioni delle acque sversate, previsti dalle vigenti normative in materia tale da permettere un agevole campionamento e consentire la presenza di una colonna di liquido alta almeno 20 cm,;
  2. Rendere accessibili e ispezionabili i punti di scarico per permettere verifiche e campionamenti;
  3. Viene fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di dare  immediata comunicazione scritta ogniqualvolta si verifichi un fuori uso delle varie strumentazioni installate;
  4. A rispettare la normativa vigente in merito allo smaltimento dei fanghi prodotti dai processi di depurazione. Dell'avvenuto allontanamento di detti rifiuti dovrà rimanere presso la ditta regolare traccia amministrativa; (…)
La presente autorizzazione potrà essere revocata qualora, a seguito dei controlli da parte di competenti Uffici del Comune o dell'A.R.P.A.T. - Dipartimento di Pisa, - non siano osservati gli obblighi e le prescrizioni come sopra riportate, fatta salva ogni e qualsiasi azione legale per mancato rispetto delle norme antinquinamento

N.B.: Si ricorda che, in base alle normative vigenti, la validità della presente autorizzazione è quadriennale

IL DIRIGENTE COMUNALE


LE SANZIONI
(Tratte dal Decreto Legislativo 152/06)

 

Art.133
(sanzioni amministrative)

1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.  (..)

 

ART. 137
(sanzioni penali)

(..)
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. (..)

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